Il presente regolamento di disciplina mantenendo quale punto di riferimento costante il testo dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" emanato dal Presidente della Repubblica con D. P.R. 249 del 24.06.1998, è redatto con finalità didattico-educative riferite all'ambito socio-culturale specifico in cui opera l'Istituto Scolastico Comprensivo "BALILLA PAGANELLI" di via Friuli, 18 Cinisello Balsamo.
Art. 1 - Vita della comunità scolastica
- La scuola è il luogo della formazione e dell'educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.
Art. 2 - Diritti
- Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Hanno altresì, il diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita dell'istituto Scolastico. Hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto valutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e a migliorare, individuando e richiedendo supporti e strutture adatti il proprio rendimento.
- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione dell'istituto, gli studenti e le loro famiglie hanno il diritto di esprimere la loro opinione attraverso una consultazione.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità cui appartengono; pertanto, nell'ambito dell'istituto Scolastico non dovranno essere poste in atto iniziative mortificanti e discriminatorie nei loro confronti.
- L'istituto Scolastico si impegna a porre progressivamente in atto le condizioni per assicurare:
- Un servizio educativo - didattico favorevole allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni;
- Offerte formative che tengano conto delle situazioni di ritardo, di svantaggio e mirino alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica;
- La salubrità e la sicurezza degli ambienti.
Art. 3 - Doveri degli studenti
- Sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio;
- Sono tenuti ad avere nei confronti del prossimo (compagni, docenti e tutto il personale scolastico) lo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
- Sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi scolastici in modo da non arrecare danno al patrimonio scolastico;
- Sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
Art. 4 - Disciplina
- I comportamenti contrari ai doveri menzionati nell'art 3 (punti a, b , c, d) del presente Regolamento, sono sanzionati con attenzione e rigore a seconda della loro gravità con le seguenti punizioni disciplinari:
- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- convocazione dei genitori;
- allontanamento dalla lezione con affido alla famiglia, previa convocazione telefonica immediata;
- riammissione a scuola con accompagnamento di un genitore;
- sospensione dalle lezioni per un periodo fino a 4 (quattro) giorni;
- sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 4 (quattro) giorni.
- Entità delle punizioni secondo la natura della mancanza:
- Per ritardi abituali, assenze ingiustificate, uso irregolare o inadeguato dei materiali scolastici, studio irregolare e non assolvenza dei compiti assegnati si infliggono le punizioni di cui alle lettere a), b), e) (art. 4 comma 1) a secondo della recidività dei comportamenti;
- per comportamenti chiassosi che continuano a turbare il regolare svolgimento delle lezioni, nonostante i ripetuti richiami del docente si infliggono le punizioni di cui alle lettere d), e), (art. 4 comma 1);
- per il ripetersi di comportamento di disturbo e interruzione delle lezioni, di offese nei confronti dei compagni o del personale scolastico si infligge la sospensione da 1 a 4 giorni di lezione, previa immediata convocazione del Consiglio di Classe dei docenti, presieduto dal coordinatore o dal dirigente stesso, su richiesta del docente che ha registrato i suddetti comportamenti negativi;
- qualora i comportamenti di cui al precedente punto e) assumano particolare gravità (danni e lesioni ai compagni, gravi offese al personale scolastico, danneggiamento continuato dei beni comuni e delle strutture scolastiche) si infligge la sospensione da 5 a 15 giorni.
Art. 5 - Diritto di Difesa e Riparazione
L'intervento disciplinare della scuola per le trasgressioni gravi si attua sempre dopo aver consentito all'alunno di esercitare il suo diritto ad esporre la sua versione dei fatti ai docenti e/o al Capo dell'Istituto e prevede la concomitanza di un aspetto educativo - riparatorio accanto a quello sanzionatorio:
- porgere le scuse alle persone danneggiate;
- risarcire/riparare nel modo più consono il danno arrecato.
Nei periodi eventuali di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Art. 6 - Ricorsi
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso come previsto ai commi 3 e 4 del successivo art. 7.
Art. 7 - Organo di garanzia
- Istituzione - Composizione - Nomina - Durata. Ai sensi dell' art, 5 comma 2 del D.P.R 249 del 24.06.1998 è istituito l'organo di garanzia interno, all'Istituto Scolastico, composto dal Dirigente Scolastico, da 3 docenti Nominati dal Collegio dei Docenti, da 3 genitori e 1 A.T.A. nominati tra i componenti del Consiglio di Istituto. In caso di scadenza della nomina o di dimissioni i membri sono sostituiti con le stesse modalità di cui sopra. Con le stesse modalità sono nominati due membri supplenti per ogni componente. L'organo nomina un presidente eletto tra la componente genitori ed un segretario eletto tra i membri delle due componenti. L'organo di garanzia dura carica per tre anni scolastici.
- Compiti. L'organo di garanzia svolge i seguenti compiti:
- Ascoltare le Parti che esprimono pareri diversi intorno all'applicazione sia dello Statuto (D,P,R, 249/98) sia del Regolamento intemo di disciplina
- Decidere in merito alla sanzione con le opportune motivazioni.
- Può inoltre elaborare e proporre al Consiglio d'Istituto modifiche ai regolamenti d'Istituto; è comunque tenuto ad esaminare proposte in tal senso presentate dal Collegio Docenti e dal Consiglio d'istituto.
- Disposizioni generali sul funzionamento. All'organo di garanzia si rivolgono:
- o persone o gruppi che intendono esporre oggetti di conflitto di cui al presente articolo /comma 2 lettera a);
- o genitori che intendono presentare ricorso contro sanzioni disciplinari irrogate ai loro figli diverse dalla sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla scuola.
La richiesta di decisione in merito al conflitto e il ricorso vanno inoltrati per iscritto al presidente dell'Organo di garanzia (entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento); il presidente convoca l'Organo di garanzia entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. In tale seduta sono definite le fasi procedurali da eseguire per arrivare o alla mediazione o all'emanazione della decisione. Il verbale della seduta è redatto su apposito registro dal segretario. II verbale della seduta è approvato al termine della stessa. Al termine della discussione la votazione avviene per scrutinio palese; nel verbale è riportato solo l'esito della votazione. Le decisioni adottate sono notificate per iscritto alle persone o ai gruppi interessati. All'albo della scuola sono pubblicati gli estremi dell'appello: nomi delle parti in causa, oggetto dell'appello e indicazione delle persone o gruppi cui è favorevole la "sentenza" dell'Organo. Per le decisioni che riguardano la comunità scolastica tutta, sarà pubblicato il testo integrale della decisione. Qualora l'appellante sia un membro dell'organo di garanzia, egli è sostituito da uno dei due membri supplenti della sua componente , il cui nominativo è estratto a sorte dal capo d'istituto al momento dell'invio della convocazione.
4. Altri ricorsi
Qualora la decisione dell'organo di garanzia, non soddisfi una delle due parti è ammesso presentare ricorso all'Ufficio Scolastico di Milano, via Ripamonti 85. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso all'Ufficio Scolastico di Milano entro 30 giorni dalla comunicazione della sanzione irrogata.