Istituto Scolastico Comprensivo « BALILLA PAGANELLI »

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Metodo Montessori - Scuola Senza Zaino - Cl@ssi 2.0
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Cinisello Balsamo, 31 maggio 2019

  

AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA  E SECONDARIA

 

OGGETTO: Disposizioni relative agli scrutini finali

 

Quadro normativo

Si ricorda che la valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto:

- dalle disposizioni del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (vedere  Circolare n. 77/DOC - La nuova normativa in materia di valutazione e certificazione e Circolare n. 91/DOC - Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione)
- dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia
- dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2008, n. 169
- dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni
- dall’art. 309 del T.U. D.lgs. n. 297/94 per la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica
- dall’art. 314, comma 2 del T.U. D.lgs. n. 297/94 relativamente agli alunni con disabilità

Tutti i docenti devono essere a conoscenza delle suddette norme, che si allegano in compendio alla presente (vedere: Valutazione nel primo ciclo d'istruzione - Riferimenti normativi), per agevolarne la presa visione prima degli scrutini finali.

E' dovere di servizio di ciascun docente avere esatta conoscenza delle modalità di attribuzione e di deliberazione dei voti e/o giudizi relativi alle discipline, al comportamento e all'I.R.C., così come stabilite dalle norme in vigore in materia di valutazione degli alunni.

Ammissione / non ammissione

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o al successivo grado dell'istruzione obbligatoria (classi quinte di scuola primaria) o all'Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo d'istruzione (classi terze di scuola secondaria) è deliberata in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato.

Per la scuola primaria

In caso di ammissione deliberata - all'unanimità o a maggioranza - in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, i docenti riportano le osservazioni nella relazione finale allegata al verbale dello scrutinio; la segreteria provvederà a stampare una specifica nota al riguardo da consegnare insieme alla scheda di valutazione alla famiglia dell'alunno.

I docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione e comunque all'interno del periodo biennale, previa comunicazione della proposta al dirigente scolastico e alla famiglia. 

In caso di non ammissione, i docenti scrivono una relazione analitica riguardante l’alunno e le motivazioni della decisione, che deve contenere le seguenti informazioni:

- Situazione iniziale
- Individuazione delle difficoltà
- Interventi individualizzati / Attività realizzate
- Verifiche periodiche effettuate (documentazione scritta)
- Dichiarazione di non raggiungimento degli standard previsti
- Possibilità di recupero con un lavoro personalizzato nella nuova classe di inserimento.
- Informazioni date alla famiglia durante l’anno
- Parere motivato della famiglia.

Per la scuola secondaria

Sono ammessi alla classe successiva ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

In caso di ammissione deliberata - all'unanimità o a maggioranza - in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, i docenti:
- riportano le osservazioni nel verbale dello scrutinio, compilando il campo "Modalità di recupero", attivabile cliccando sull'area sensibile a sinistra della casella di inserimento del voto numerico;
- solo per le classi prime e seconde, compilano una specifica nota al riguardo da consegnare insieme alla scheda di valutazione alla famiglia dell'alunno.

In caso di non ammissione - con decisione assunta all'unanimità o a maggioranza - i docenti scrivono una relazione analitica riguardante l’alunno e le motivazioni della decisione, che deve contenere le seguenti informazioni:

- Situazione iniziale
- Individuazione delle difficoltà
- Interventi individualizzati / Attività realizzate
- Verifiche periodiche effettuate (documentazione scritta)
- Dichiarazione di non raggiungimento degli standard previsti
- Possibilità di recupero con un lavoro personalizzato nella nuova classe di inserimento.
- Informazioni date alla famiglia durante l’anno
- Parere motivato della famiglia.

Adempimenti specifici per le CLASSI TERZE SECONDARIE  in sede di srutinio

a) Lettura ed approvazione, da parte del Consiglio di Classe, della relazione di presentazione della classe agli Esami di Stato conclusivi del I Ciclo di Istruzione Scolastica.
La relazione, quale sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del Triennio, dovrà essere disposta dal Coordinatore di classe, sviluppando in modo analitico i seguenti punti:
• Composizione e caratteristiche principali degli alunni della classe
• Evoluzione della classe nel triennio rispetto ai livelli di partenza e agli obiettivi che erano stati prefissati
• Costituzione ed eventuali variazioni del corpo docente
• Linee didattiche seguite
• Attività particolarmente significative
• Interventi di sostegno e di integrazione o di programmazione individualizzata, specificando per quali materie e a quali alunni si intendono proporre eventuali prove d'esame differenziate (D.M. 10/12/84)
• Attività svolte per l'orientamento scolastico e professionale
• Obiettivi conseguiti.

b) Predisposizione dei criteri essenziali dei Colloqui pluridisciplinari (sulla base del D.M. 26/8/81) e del Consiglio Orientativo, motivato per ogni alunno da trascrivere sulla scheda personale del candidato.

c) Ammissione agli Esami di Stato
Il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, in sede di scrutinio finale, dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10).
I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:
1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti. Il predetto monte ore tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).
Ricordiamo che la valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e che, conseguentemente, è stata abolita la norma della non ammissione in caso di voto insufficiente nella condotta.
Voto di ammissione
Per gli alunni ammessi all’esame di Stato, sempre in sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.
Il voto di ammissione può essere interiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.

d) Alunni con disabilità - ammissione agli Esami di Stato
I docenti di sostegno fanno parte del Consiglio di classe e partecipano a pieno titolo, con diritto di voto, alle operazioni di valutazione periodiche e finali, per ogni alunno e agli Esami di Stato conclusivi del I Ciclo di Istruzione Scolastica.
Per gli allievi con disabilità che vengono ammessi alle prove d'Esame sono di particolare importanza la chiarezza e la precisione della relazione di ammissione. Su questa gli insegnanti di classe, in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, dovranno indicare, in tutte le discipline, i livelli di partenza e quelli finali in modo da poter evidenziare i progressi effettuati. Si specifichi, infine, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte nei loro confronti, allo scopo di fornire alla Commissione d’Esame tutti gli elementi utili per predisporre prove d’Esame adeguate, coerenti con gli insegnamenti loro impartiti ed idonei a consentire la valutazione, soprattutto, del grado di sviluppo delle attività che l'alunno è stato in grado di raggiungere.

e) Per ogni classe terza, alla relazione finale di presentazione della classe, vanno allegati:
• Relazione finale per ogni disciplina 
• Programma effettivamente svolto per ogni disciplina
• Criteri essenziali del Colloquio pluridisciplinare, sia generali che individuali, di tutti gli alunni ammessi all'Esame.

Tutti i documenti di cui sopra si intende che debbano essere portati su pendrive in sede di scrutinio per essere archiviati.

Certificazione delle competenze

Si ricorda che gli insegnanti delle classi quinte di scuola primaria e delle classi terze di scuola secondaria devono compilare la "Certificazione delle competenze", utilizzando i rispettivi modelli reperibili nel registro elettronico, di cui rispettivamente al D.M. n. 742/2017 e al D.M. n. 742/2017 (vedere Circolare n. 77, già richiamata).

La compilazione dei modelli di certificazione delle competenze verrà effettuata in sede di scrutinio.

Verbalizzazione

Il modello di verbale predisposto sul registro elettronico verrà compilato in sede di scrutinio.

Costituiscono parte integrante del verbale dello scrutinio:

- la relazione finale sull'andamento didattico-disciplinare della classe (si pregano i docenti coordinatori di classe e i team docenti della scuola primaria di predisporre anticipatamente, come di consueto, tale relazione per agevolare le operazioni di scrutinio, portandone il file su pendrive), che contempli sinteticamente i seguenti punti:
- Situazione della classe, considerati la situazione iniziale e l’anno trascorso
- Criteri didattici seguiti per lo svolgimento del programma ed eventuali difficoltà incontrate
- Obiettivi didattici ed educativi conseguiti dalla classe
- Verifica dei progetti attuati, inclusa l'attività di recupero
- Eventuali attività di contemporaneità/compresenza

- il quadro sinottico delle valutazioni delle singole discipline e del comportamento

I docenti di sostegno devono preparare la relazione finale, da consegnare in formato digitale (con pendrive) al momento dello scrutinio e verificare la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.).

Al fine di agevolare le operazioni di scutinio, si pregano i docenti coordinatori di classe e i team docenti della scuola primaria di predisporre anticipatamente:

- il giudizio sul comportamento
- il giudizio globaletale relazione 
- la certificazione delle competenze (classi quinte primarie e classi terze secondarie)

Per la scuola primaria
Data da inserire nei verbali di scrutinio e nei documenti di valutazione: il giorno dello scrutinio della propria classe.

Per la scuola secondaria
Data da inserire nei verbali di scrutinio: il giorno dello scrutinio della propria classe.
Data da inserire nei documenti di valutazione: il giorno 8 giugno 2019.

Per il calendario delle operazioni di scrutinio si rimanda alla Circolare n. 311/DOC.P - Calendario scrutini Scuola primaria 2° quadrimestre e Circolare n. 365/DOC.P - Nuovo calendario scrutini Scuola primaria (Scuola primaria); alla Circolare n. 311/DOC.P - Calendario scrutini Scuola primaria 2° quadrimestre e Circolare n. 347/DOC.S - Rettifica calendario scrutini scuola secondaria   (Scuola secondaria).

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
               Luigi Leo