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Istituto Scolastico Comprensivo « BALILLA PAGANELLI »

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Metodo Montessori - Scuola Senza Zaino - Cl@ssi 2.0
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Cinisello Balsamo, 29 marzo 2019

 

AL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO
e p.c.
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E AMMINISTRATIVO

 

 

OGGETTO: Incarico di supplenza ai docenti di sostegno

 

Normativa di riferimento principale in ordine cronologico

Si richiama di seguito la normativa principale per chiunque voglia contribuire alla chiarificazione della questione in oggetto con cognizione di causa:

1. L. n. 104/92, in particolare artt. 12-16

2. D.lgs. n. 294/97, in particolare artt. 315-321

3. Nota MIUR Prot. n. 4274 del 04.08.2009 con cui sono trasmesse le "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità"

4. Nota MIUR Prot. n. 9839 del 08.11.2010: Supplenze temporanee del personale docente

 

Principio fondamentale ovvero "arché" da cui tutto ha origine: dirittto della persona con disabilità

Tutela del diritto all'intergrazione/inclusione (la terminologia varia a cavallo di secolo) sociale e, nello specifico, all'istruzione del minorato psicofisico/portatore di handicap/diversamente abile/persona con disabilità (la terminologia varia nell'arco di circa un sessantennio).

 

Effetti conseguenti al principio/arché: doveri dei docenti e dei dirigenti scolastici

Focalizzando la questione in oggetto:

1. in presenza dell'alunno con disabilità, è vietato qualsiasi altro utilizzo del docente di sostegno che non sia finalizzato all'integrazione scolastica dell'alunno con disabilità. Poiché purtroppo spesso è accaduto che i docenti di sostegno in quanto "contemporanei/compresenti" venissero utilizati per supplenze, v'è non solo la normativa primaria e principale, ma tutto un insieme di reclami, istanze ecc. che denunciano sacrosantamente la lesione o il pregiudizio del dirittto dell'alluno con disabilità al sostegno.

Nel leggere tutto ciò di cui sopra, non deve essere dimenticato il soggetto spesso implicito: la presenza dell'alunno con disabilità; altrimenti si verrebbe a configurare l'insolita fattispecie giuridica/privilegio (etimologicamente "privus" - nel senso di particolare - della legge) che il docente di sostegno goda, unico tra tutti i membri della stessa specie docente, dell'esenzione dalle supplenze.

2. in assenza dell'alunno con disabilità: l'insegnante di sostegno, in materia di ore a disposizione, ha lo stesso diritto e dovere di un insegnante curriculare, rendendosi disponibile a sostituire un collega in caso di assenza. La messa a disposizione dell'insegnante di sostegno comprende tutte le classi e sezioni della scuola in cui è in servizio, per tutte le ore in cui è assente l'alunno disabile a cui è affidato. 
Non è possibile utilizzare l'insegnante di sostegno per una sostituzione, anche nel caso in cui l'alunno disabile assegnato sia assente, unicamente nel caso in cui nella classe di appartenenza sia in corso un'attività didattica per la quale si necessita della figura dell'insegnante di sostegno; ciò che - purtroppo - raramente si verifica ed è comunque assai difficilmente dimostrabile sia da parte del docente di sostegno sia da parte del docente di materia compresente. 
Ciò implica che, nel caso in cui l'alunno con disabilità sia assente, l'insegnante di sostegno debba restare a disposizione dell'istituzione scolastica, che potrebbe fruire delle ore a disposizione per qualsiasi classe presenti bisogno di un docente.

3. Resta non del tutto chiarita la seguente fattispecie: il docente di materia è assente; deve essere sostituito, pur essendo presente in classe il contitolare docente di sostegno? Sono infatti possibili tre linee interpretative, a legislazione vigente:

a. l'assenza del docente di materia altererebbe la tipologia dell'attività del docente di sostegno contitolare a tal punto da ledere il diritto allo studio dell'alunno titolare dei benefici della Legge n. 104/92: pertanto bisogna sostituire il docente di materia 

b. si può distinguere tra supplenza e vigilanza: mentre la supplenza modifica la tipologia dell'attività del docente di sostegno, la semplice vigilanza nella classe di contitolarità in continuità con le normali attività di integrazione dell'alunno con disbilità non modifica e pertanto non lede il diritto allo studio dell'alunno con disabilità: pertanto non bisogna sostituire il docente di materia

c. l'insegnante di sostegno, avendo contitolarità nella classe dell'alunno con disabilità a cui è assegnato, nel caso di assenza dell'insegnante di materia resta a disposizione della stessa classe: quest'ultima situazione non può essere intesa né come vigilanza né come supplenza, in quanto si tratta della stessa classe a cui appartiene l'alunno disabile a cui è stato assegnato l'insegnante di sostegno

Lo Scrivente ha inviato interrogazione sul punto 3 sia all'Ufficio competente dell'UST di Milano sia al proprio Sindacato di riferimento. Le eventuali risultanze dell'interrogazione saranno oggetto di comunicazione successiva.

 

Disposizioni organizzative

In caso di contenzioso in sede di plesso in merito all'assegnazione della supplenza al docente di sostegno, il Direttore/Coordinatore/Referente di plesso ovvero il Referente per il sostegno invierà comunicazione alla Dirigenza, che provvederà con ordine di servizio.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Leo