Cinisello Balsamo, 18 ottobre 2023
AL PERSONALE DOCENTE
OGGETTO: Ferie non godute personale docente a tempo determinato
Si rimanda, per opportuna conoscenza, alla nota dell'UST di Milano (vedere allegato).
Si riportano i riferimenti normativi strettamente inerenti al tema in oggetto:
Art. 55 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):
“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione (e senza alcuna distinzione fra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato) fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica“.
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 8 modificato dall’Art. 54 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013):
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche […] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. […] Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata dall’entrata in vigore del presente decreto. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”
Ciò comporta che i docenti con contratto fino al termine delle lezioni (8 giugno) o fino al termine dell'attività didattica (30 giugno) devono fare richiesta di ferie nei periodi di sospensione dell'attività didattica precedenti quello estivo e pertanto durante la pausa nataliza, quella pasquale, carnevale e i giorni aggiuntivi di sospensione delle lezioni (per il corrente anno scolastico: 2 e 3 novembre e 26 aprile).
Solo per eventuali giorni residui di ferie maturati ma di cui non è stato possibile godere nei periodi di sospensione dell'attività didattica di cui sopra, è possibile richiedere la "corresponsione di trattamenti economici sostitutivi".
Si ricorda che le ferie deveno essere richieste dal dipendente e che al tempo stesso devono essere obbligatoriamente godute; pertanto, se il dipendente non ne fa richiesta, si procede all'assegnazione d'ufficio delle ferie.
Si ricorda anche che tutti i docenti, sia quelli a tempo indeterminato sia quelli a tempo determinato, possono usufruire di n. 6 giorni di ferie nel corso dell'anno scolastico, senza oneri per l'amministrazione e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Il modulo per la richiesta delle ferie è reperibile sul registro elettronico nella sezione "Mondulistica".
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Leo